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INVESTIMENTI 09.01.2017

Nullo il contratto-quadro se non è sottoscritto dal responsabile della Banca


Ma il cliente deve contestarlo tempestivamente

 

Con le decisioni del 2016 nn. 5919, 7068, 8395 e 10711, la Suprema Corte di Cassazione ha incontrovertibilmente statuito come la (contestata) mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte del rappresentante della Banca ne comporti la nullità ex art. 23 TUF.

a. Con la sentenza n. 5919 del 24.3.2016 la Cassazione, nel decidere un ricorso proposto da un Istituto di Credito in relazione ad un contratto-quadro sotto la vigenza della legge n. 1/1991 (ed in relazione alla quale già valeva il requisito di forma scritta a pena di nullità ex art. 23 TUF: cfr. Cass. 7 settembre 2001, n. 11495; conf. Cass. 9 gennaio 2004, n. 111; conf. Cass. 19 maggio 2005, n. 10598), ha ritenuto la necessità della sottoscrizione di entrambe le parti contrattuali, statuendo come in merito la stipulazione di tale contratto non possa essere essere desunta, per via indiretta, in mancanza della scrittura, da una dichiarazione quale quella nella specie sottoscritta: "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi".

b. Soggiunge Cass. n. 7068 dell'11.4.2016 che mentre sussistendo controversia, la prova dell'esistenza del contratto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa, o delle relative scritture (cfr. anche Cass. n. 26174/2009), al contrario, la stipulazione non può essere desunta, in via indiretta, da dichiarazioni di contenuto differente (ad es. di scienza, di ricognizione, ecc.). Nè potrebbero all'evidenza, sopperire prove testimoniali, per presunzioni, il giuramento o la confessione (tra le altre, al riguardo Cass. n. 2/1997).

Giurisprudenza altrettanto consolidata della stessa Corte di Cassazione (tra le altre Cass. S.U. n. 5395/2007) afferma che, dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti sicuramente negoziali, ma non a veri e propri contratti, per di più autonomi rispetto all'originale contratto quadro di cui essi costituiscono attuazione ed adempimento. La nullità del contratto incide dunque sulla validità dei successivi ordini di acquisto stante anche l'esclusione di ogni forma di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c.-

Pertanto, neanche la produzione in giudizio del contratto di negoziazione da parte della Banca, renderebbe validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita, con la conseguente necessità di restituzione della somma impiegata dal cliente e dei titoli alla Banca.

c. Con la decisione n. 8395 del 27 aprile 2016, il Giudice di legittimità ha ribadito il principo di diritto di cui sopra, statuendo che nel contratto d'intermediazione finanziaria la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall'investitore, non soddisfa l'obbligo della forma scritta ad substantiam imposto a pena di nullità dal D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23. Tale nullità può essere eccepita anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto eseguiti in virtù del contratto viziato.

 

d. Infine, con l'ultima statuizione in ordine di tempo, n. 10711 del 24 maggio 2016, la Cassazione ha ripetuto quanto sopra.

Alberto Foggia







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Foggia 09.01.2017
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