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BUONI POSTALI 28.12.2016

Buoni postali fruttiferi: valgono gli interessi che vi sono riportati?


Oppure no?

 

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13979/2007, Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.

Tale decisione ha riguardato buoni postali per i quali precedentemente alla sua emissione era già entrato in vigore un decreto ministeriale che ne modificativa i tassi, ma ciononostante essi non erano stati riportati a tergo di tali buoni (sostanzialmente si tratta di quelli acquistati dopo il 13/6/1986). In tal caso la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto si fosse ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento deve essere tutelato.

 

Tale principio, però, unitamente a quelli di trasparenza, correttezza, diligenza e buona fede, dovrebbe improntare anche il diverso caso dei buoni postali fruttiferi che hanno invece subito modifiche ministeriali dei tassi successivamente la loro emissione, negando così il suo effetto retroattivo. Al riguardo si stanno formando alcune pronunce (favorevoli quindi al risparmiatori) come ad esempio quella del Tribunale di Cassino del 9.9.2016.

Alberto Foggia







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Alberto 28.12.2016
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