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MUTUI 29.05.2017

Contratto di mutuo: prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebito


Da quando decorre?

 

Come statuito da Cass. n. 17798/2011, nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.

Al riguardo si era precedentemente pronunciata anche la Suprema Corte a Sez. Unite con la nota sentenza n. 24418/20, la quale ha espresso un principio valido – ovviamente – anche rispetto al contratto di mutuo. Del resto, anche in tal caso ci troviamo al cospetto di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi.

Ad ulteriore prova del principio di cui sopra, lo stesso Giudice di legittimità, con decisione n. 18951/2013 ha osservato che la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa.

 

Soggiunge infine Cass. Pen. n. 11837/2003 che il delitto di usura si configura come un reato a schema duplice, costituito da due fattispecie – destinate strutturalmente l’una ad assorbire l’altra con l’esecuzione della pattuizione usuraria aventi in comune l’induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l’una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l’altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato. Nella prima il verificarsi dell’evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all’eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell’illecito il quale, nel caso di integrale adempimento dell’obbligazione usuraria, si consuma con il pagamento del debito, mentre nella seconda, che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione dell’obbligazione rimasta inadempiuta. Ne deriva, in tema di prescrizione, che il relativo termine decorre dalla data in cui si è verificato l’ultimo pagamento degli interessi usurari.

Alberto Foggia







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Alberto 29.05.2017
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