L'art. 8 del D.L. 24/04/2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito in L., ha modificato in modo sostanziale l'art. 76, comma 2, del DPR n. 602/1973, relativo alla pignorabilità delle seconde case da parte dell'Agente di Riscossione.
Con la suindicata norma si prevede infatti che l'Agente di Riscossione possa procedere all'espropriazione di più beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, così limitando la possibilità di esecuzione.
Alberto Foggia