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FINANZIAMENTI 29.07.2017

Più contratti di finanziamento con cessione del quinto


Si può ottenere il rimborso di alcuni oneri ... ecco in quali casi ...

 

 

Secondo l’art. 39 del D.P.R. 180/150, “È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.

La norma guarda all’ipotesi in cui uno stesso soggetto stipuli, in successione temporale, più contratti di finanziamento assistiti da cessione del quinto; in particolare, essa prescrive che tra la stipulazione di un contratto di finanziamento e la stipulazione del nuovo debba essere rispettato un determinato intervallo temporale, variabile a seconda della durata del primo contratto.

Nella Comunicazione del 10 novembre 2009, la Banca d’Italia ha affermato che: “[...] disattendendo le previsioni legislative in materia (cfr. art. 39 DPR 180/1950), viene frequentemente concesso il rinnovo di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione prima che siano decorsi i due quinti della durata degli stessi fissata per legge. Tale prassi comporta, tra l’altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni – percepite sia dell’ente erogatore, sia della rete distributiva – siano applicate all’ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto (cfr. primo alinea); [...] Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di cessione del quinto potrebbe, inoltre, comportare una riclassificazione dei crediti ad altra categoria di finanziamenti ai fini della legge sull’usura con ulteriore, potenziale esposizione dell’intermediario a rischi legali e reputazionali. [...]. In ordine al mancato rispetto delle disposizioni in materia di termini minimi per il rinnovo delle operazioni e di retrocessione alla clientela degli importi alla stessa spettanti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, si fa presente che la loro violazione sistematica viene valutata da questo Istituto come una grave violazione di norme di legge. Ove accertata, può condurre all’attivazione di procedimenti sanzionatori e anche di rigore nei confronti degli intermediari bancari ai sensi del Titolo IV del TUB, ovvero all’avvio del procedimento di cancellazione dagli appositi elenchi per gli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 111 TUB. Ovviamente, le disposizioni che precedono valgono, per quanto applicabili, anche per le delegazioni di pagamento”.

 

 

Secondo il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione n. 5762 del 17.6.2016), la violazione del citato art. 39 non incide sulla validità del contratto stipulato ante tempus, ma genera comunque una pretesa risarcitoria in capo al ricorrente, ed il relativo danno deve essere quantificato nella quota delle commissioni e degli oneri recurring calcolata rapportando il periodo di anticipazione del nuovo contratto rispetto ai termini minimi di legge alla durata dello stesso, secondo il consueto criterio del pro rata temporis”. 

Alberto Foggia







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Alberto 29.07.2017
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