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CARTELLE 30.12.2017

Provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario diverso dal domicilio fiscale del contribuente


Il fermo è illegittimo per carenza di competenza territoriale


La riscossione dei tributi è stata oggetto di riforma ad opera del D.L. n. 203 del 2005, convertito nella L. n. 248 del 2005, entrata in vigore il 3.10.2005. Prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 203 cit., il servizio nazionale di riscossione era affidato ad un concessionario, mediante procedura ad evidenza pubblica. Successivamente, a decorrere dal 1.10.2006, il D.L. n. 203 del 2005, art. 3 ha disposto l'eliminazione del previgente sistema di riscossione, attribuendo l'attività di riscossione all'Agenzia delle entrate che lo esercita tramite apposite società, denominate fino al marzo 2007, Riscossione S.p.a., poi Equitalia S.p.a. ed ora Agenzia Entrate Riscossione.

In sostanza, il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. In L. 2 dicembre 2005, n. 248, ridisciplinando il servizio nazionale di riscossione ha previsto una organizzazione articolata di Riscossione S.p.A. (successivamente Equitalia S.p.A. e, quindi, Agenzia Entrate Riscossione), che esercita l'attività di riscossione dei tributi anche attraverso le ex società concessionarie del servizio nazionale di riscossione (denominate Agenti) delle quali abbia acquistato una quota inferiore al 51% del capitale.

La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali.

Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territo-rialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata (v. Cass. sez. 5, n. 5358 del 2006, Cass. sez. 5, n. 11170 del 2013). Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio (Sez. 6-5- ord. n. 21290 del 2015). Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1) l'Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che "l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".

Alberto Foggia

 

 







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Alberto 30.12.2017
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