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CARTELLE 30.12.2017

Contestazione conformità all'originale copie relate cartelle Agente di Riscossione


Quale onere per l'Agente di Riscossione?

 

Se si contesta la validità e conformità agli originali delle relate di notifica delle cartelle, trattandosi di fotocopie non autenticate, spetta all'Agente di riscossione l'onere di produrre gli originali. 

 

Trattasi di onere determinante ai fini della positiva definizione del giudizio per il contribuente, in quanto, come per Cassazione n. 5077 del 28.2.2017, dal mancato deposito degli originali consegue che non può essere ritenuta provata la contestata notifica delle cartelle stesse.

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Cass. n. 5077/2017: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 2719 c.c., esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004).

Nella specie il contribuente in primo grado, dopo la produzione da parte dell'ufficio di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione degli avvisi di accertamento sulla cui base la cartella di pagamento era stata emessa, con la memoria del 12 aprile 2005 ha disconosciuto la conformità all'originale delle dette copie fotostatiche, e così ha fatto con la memoria di costituzione in appello, trascritta nel ricorso per cassazione in parte qua; l'amministrazione, sulla quale incombeva l'onere di produrre gli originali, dal canto suo non ha provveduto all'incombente, sicchè la notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata - che il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto - non è stata provata”.

Alberto Foggia

 

 







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Alberto 30.12.2017
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