Accade sovente che il destinatario di una cartella di pagamento non la impugni.
Ma niente è perduto.
Infatti, il contribuente può sempre far valere la prescrizione dell'importo richiestogli a seguito della notifica di altro atto (intimazione di pagamento, atto di pignoramento, preavviso di iscrizione ipotecaria, ecc.), senza subire il rischio di equiparare gli effetti della cartella a quella di una sentenza (ovvero la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale). Ciò sulla scorta del principio dettato dalla Cass. a Sez. Unite n. 23397/2016, confermato anche dalla recente statuizione della Cass. n. 21505 del 31.8.2018 (“La mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l'irretratabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale”).
Alberto Foggia