La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza dell'11 aprile 2019, in accoglimento della nostra eccezione (difetto di ius postulandi in quanto la difesa dell’Agente della Riscossione deve avvenire a cura degli stessi funzionari a ciò abilitati o dell’Avvocatura dello Stato e solo in via eccezionale da parte degli avvocati del libero foro) ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello promosso dall'Agente di Riscossione contro la sentenza di primo grado.
Significativo il passaggio conclusivo della decisione: "In conclusione la Suprema Corte ha statuito che per avvalersi di avvocati del libero foro devono sussistere le seguenti condizioni: che si sia in presenza di un caso speciale - che intervenga una motivata delibera dell'organo deliberante (e che sia sottoposta agli organi di vigilanza) - che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei predetti elementi (sent.n.28684 e n. 48741 del 09.11.2018, n.33639/2018, n.1992/2019). Parte pubblica non ha prodotto alcunché in tal senso".