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Pignoramento 15.03.2020

Inefficacia esecuzione in caso di mancato deposito di copie conformi di titolo, precetto e pignoramento


Giurisprudenza a confronto

 

Deve ritenersi pacifico che, secondo quanto disposto nel libro III, capi II, III, e IV, del codice di procedura civile, il creditore pignorante è tenuto (ed obbligato) al deposito in Cancelleria, entro un termine perentorio, a pena di efficacia, di copia conforme di titolo, precetto (e atto di citazione - cfr. 543 c.p.c. -, o atto di pignoramento - cfr. 557 c.p.c. -, o processo verbale di pignoramento - cfr. 518 c.p.c. -).

E’ invece controverso se la conseguenza della inefficacia abbia luogo anche in caso di deposito incompleto o irregolare dei citati documenti. Ed in particolare, la questione si è posta con riferimento all’ attestazione di conformità all’originale che deve accompagnare le copie del titolo, del precetto e del pignoramento depositate unitamente alla nota di iscrizione a ruolo e, dunque, al caso concreto in cui detti atti siano stati si depositati entro il termine previsto, ma in semplice copia anziché in copia conforme, come invece prescritto dalla norma.

Sul punto vi è contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito. Ed in particolare, secondo un primo orientamento, l'omissione dell'attestazione di conformità prescritta dal codice di procedura civile per il deposito telematico di tali atti in cancelleria non determina l'inefficacia del pignoramento, trattandosi di un vizio meramente formale che, in mancanza di contestazione di conformità della copia all’originale, non può comportare l’estinzione della procedura, specie quando poi gli atti originali o le copie conformi siano stati comunque depositati nel corso del giudizio (cfr. Trib. Bologna, 22.10.2015; Trib. Caltanissetta, 1.6.2016; Trib. Bari, 4.5.2016). Per altro, più recente e prevalente orientamento, invece, deve giungersi ad opposte conclusioni (cfr. tra gli altri, Trib. Pesaro, 10.6.2015; Trib. Milano, 29.6.2016, n. 9446; App. Milano, 13.1.2017, n. 146; Trib. Napoli Nord, 15.1.2017; Trib. Marsala 19. 5.2017; Trib. Palermo 30. 8.2017; Trib. Trapani 7.11.2017; Trib. Palermo 1. 9.2017; Trib. Termini Imerese, 1.12.2017).

E' da ritenersi più convincente tale prevalente orientamento in quanto laddove le norme succitate fanno riferimento alle “copie”, devono evidentemente intendersi le copie conformi (formate nel rispetto della normativa di riferimento sul deposito degli atti telematici). Ciò si evince, non solo dalla semplice interpretazione letterale della disposizione che, nel sanzionare con l’inefficacia del pignoramento il mancato deposito degli atti si riferisce (e non potrebbe essere diversamente), “alle copie degli atti di cui al secondo comma”, id est alle “copie conformi”, ma anche da un’interpretazione sistematica della citata disposizione, che deve infatti essere letta in combinato disposto con l’articolo 159 ter disp. att c.p.c. che disciplina l’ipotesi in cui sia lo stesso debitore o altro soggetto qualificato a procedere all’iscrizione al ruolo della procedura al posto del creditore. In tale ultima ipotesi è, infatti, espressamente previsto che il creditore debba depositare, entro i termini perentori ivi previsti, a pena di inefficacia del pignoramento, le copie conformi degli atti. Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole ritenere che il creditore debba procedere al deposito delle copie conformi (solo) nel caso in cui l’iscrizione a ruolo avvenga da parte del debitore e non anche invece quando sia egli stesso a provvedervi. Deve infine osservarsi, in un’ottica più propriamente di interpretazione teleologica, che la questione della conformità del titolo all’originale, lungi dal costituire una mera formalità, sia piuttosto strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale condizione dell’azione esecutiva, posto che il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all’originale, deve disporre dell’originale da collazionare con la copia, ovvero deve avere il possesso del titolo. In mancanza di attestazione di conformità, dunque, il giudice dell’esecuzione non è messo in condizione di conoscere - con il grado di certezza che la legge esige - se il creditore sia legittimato o meno all’esercizio dell’azione esecutiva. E tale questione, che doveva in precedenza essere eccepita dal debitore attraverso l’opposizione agli atti esecutivi oggi, a seguito della modifica dell’art. 630, comma 2, c.p.c., può essere rilevata d’ufficio dal giudice quale fatto estintivo tipico del processo esecutivo per inattività. Né tali conclusioni possono essere inficiate dall’eventuale raggiungimento dello scopo nell’ipotesi in cui gli atti siano stati comunque tardivamente depositati o esibiti dal creditore in originale alla prima udienza di comparizione. L’argomento è difatti inconferente e ciò perché l’istituto giuridico della sanatoria degli atti per raggiungimento dello scopo attiene alle nullità processuali e non già alle fattispecie di inefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente entro un termine perentorio analogamente a quanto avviene, ad esempio, in caso di tardiva formulazione dell’istanza di vendita o di assegnazione oltre i termini previsti dall’articolo 497 c.p.c.- In tal caso, infatti, l’inutile decorso del termine comporta pacificamente l’inefficacia del pignoramento e così come “non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo l’istanza di vendita scaduti i termini di cui all’art. 497 c.p.c., ugualmente non ha senso chiedersi se abbia raggiunto il suo scopo il deposito tardivo delle copie conformi degli atti di cui all’art. 557 c.p.c.” (cfr. Trib. Milano, 29.6.2016 cit.)

Pertanto, deve ritenersi che le norme in questione sanzionino con l’inefficacia del pignoramento non solo la parte che ometta del tutto di depositare gli atti sopra menzionati, ma anche quella che non depositi, nei termini perentori previsti, la copia conforme degli atti agli originali di cui abbia il possesso, perché così facendo, giova ribadire, preclude al giudice il controllo preliminare ed officioso sull’esistenza di una condizione dell’azione esecutiva quale è, appunto, l’esistenza stessa del titolo.







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Alberto 15.03.2020
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