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Pignoramento 16.03.2020

Pignoramento immobiliare: il tardivo deposito della nota di trascrizione può comportare l'estinzione del procedimento


Cfr. art. 557 c.p.c.

 

Ai sensi dell’art. 557, comma 2, c.p.c., “il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento […] nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma, [id est quando la trascrizione del pignoramento è compiuta dal creditore procedente] il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari” e per il comma 3 della stessa norma, “il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4751 del 2016, ha rilevato che la sanzione della perdita di efficacia del pignoramento si estende anche all’ipotesi, espressamente non prevista, dell’omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine quindicinale introdotto dall’art. 557 c.p.c.- Infatti, secondo i giudici di legittimità detta lacuna non è giustificabile e, quindi, in un’ottica di interpretazione sistematica e di coerenza con il “nuovo” sistema di introduzione delle procedure esecutive, deve ritenersi applicabile detta sanzione anche a questa eventualità, benché espressamente non prevista, in quanto il deposito della nota di trascrizione del pignoramento è elemento necessario senza cui il processo esecutivo non può avere corso (al riguardo anche Trib. Catanzaro, ord. 23/10/2018; conf. Trib. Salerno, sent. n. 4183 del 21/11/2018).

Del resto, nella eventualità che sia il creditore procedente ad aver provveduto alla trascrizione, ai sensi dell’art. 555, comma 3, c.p.c., “un’evidente esigenza di coerenza impone di applicare anche al creditore sempre il termine di quindici giorni, così interpretando il perdurante riferimento ad un deposito “appena restituitagli” anche per evitare un sospetto di incostituzionalità per irragionevolezza della diversità di disciplina” (cfr. decisione Cass. succitata).

 

Tale vizio non appartiene al genus delle nullità sanabili mediante raggiungimento dello scopo bensì a quello dell’inefficacia insanabile e, pertanto, l’inefficacia del pignoramento ex art. 557, comma 3, c.p.c., costituisce causa di estinzione del processo esecutivo e, come tale, è rilevabile d’ufficio ex art. 630, comma 2, c.p.c. (cfr. in tal senso C. App. Milano del 13.01.2017; conf. Trib. Napoli Nord, ord. 23/7/2018).







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Alberto 16.03.2020
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