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CONTI CORRENTI 17.03.2020

Chiusura del conto corrente anche se il saldo è a debito


Consigli per l'uso

 

La banca non può disattendere la richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, stante il diritto di recesso dai contratti a tempo indeterminato riconosciuto al correntista ai sensi degli artt. 1855 e 1845 c.c.-

L’effetto di chiusura del rapporto segue, pertanto, alla sola dichiarazione del cliente, e ciò a prescindere dall’eventuale esistenza di un saldo negativo del conto. La banca è infatti tenuta a dare pronta esecuzione alla richiesta di chiusura del conto avanzata dal cliente, dandovi seguito entro un termine ragionevole e congruo rispetto all’espletamento delle formalità necessarie per la chiusura del rapporto. In assenza di una diversa convenzione che deroghi al disposto di cui all’art. 1855 c.c., detto termine può essere individuato nei 15 giorni lavorativi indicati da tale norma (corrispondenti al termine di preavviso ivi previsto per l’esercizio del recesso dalle operazioni regolate in conto corrente a tempo indeterminato). Né l’intermediario può evidentemente pretendere dal cliente la corresponsione delle spese di tenuta del conto in ipotesi maturate successivamente allo scadere di quel termine (che decorre dall’esercizio del recesso), dovendolo tenere indenne dalla produzione di ogni eventuale costo legato al mantenimento in esercizio del conto. Ciò, del resto, non solo secondo quanto espressamente previsto dall’art. 120 bis, TUB, ma anche alla luce dei doveri di correttezza (cfr. art. 1175 c.c.) e diligenza professionale (cfr. art. 1176, secondo comma, c.c.) a cui deve essere improntata la condotta della banca durante (tutte le fasi) del rapporto con il cliente.







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Alberto 17.03.2020
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