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CONTI CORRENTI 18.03.2020

La Banca può compensare i saldi di diversi conti correnti?


Quali i presupposti?

 

Ai sensi dell'art. 1853 c.c. Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario”.

E' però controverso in giurisprudenza se la compensazione legale prevista da tale norma possa operare anche quando i rapporti di conto corrente siano entrambi ancora in corso, o invece presupponga che entrambi i conti siano chiusi, come s'è ritenuto più di recente.

E' tuttavia indiscutibile che la compensazione esiga almeno che il saldo attivo o passivo di un conto risulti esigibile in un momento in cui sia già in corso, o sia tuttora in corso, un distinto rapporto di conto corrente, nel quale la posta attiva o passiva proveniente dall'altro conto possa essere annotata.

Pertanto, ciò che rileva ai fini della possibilità di compensazione – che comunque può operare su richiesta di parte e non d'ufficio dal Giudice – non è tanto che entrambi i conti siano chiusi, ma piuttosto che ne siano esigibili i contrapposti crediti.

Infatti, secondo quanto prevedono l'art. 1823, comma 1, c.c., e l'art. 1852 c.c., il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse.

Ciascun rapporto di conto corrente unifica così tutte le ragioni di reciproco credito delle parti, escludendo che possano essere considerate come effetto di successive compensazioni le riduzioni o gli accrescimenti del credito disponibile per il correntista (Cass., sez. 1, 1 luglio 2008, n. 17954, m. 604035). E l'art. 1853 c.c., ammette la possibilità di una compensazione, salvo patto contrario, solo tra i saldi attivi e passivi della pluralità di conti eventualmente esistenti tra la banca e il correntista. Ma il saldo di ciascun conto è solo il risultato delle annotazioni delle singole poste attive e passive di un rapporto unitario. E la sua annotazione come posta di un conto distinto presuppone non solo che sia in corso tra le stesse parti il conto nel quale l'annotazione debba essere effettuata, ma anche che il relativo credito sia esigibile.

Ad esempio, se uno dei conti è assistito da apertura di credito, il credito della banca diventa esigibile, e quindi compensabile con i saldi attivi di altri conti dello stesso cliente, soltanto alla scadenza del termine o del preavviso previsti dall'art. 1845 c.c.; benchè la chiusura del conto corrente possa essere considerata segno inequivocabile della risoluzione del relativo contratto di apertura di credito.

Ma se l'apertura di credito è ancora operante, e non ne sia superato il limite di affidamento, il credito della banca accreditante non potrà essere compensato con il suo debito verso il cliente accreditato risultante da altro conto corrente, il cui attivo è invece immediatamente disponibile dal correntista, salvo patto contrario (cfr. art. 1852 c.c.).

 

L'art. 1853 c.c., presuppone dunque soltanto che entrambi i crediti siano esigibili: sia il credito vantato dalla banca per il conto scoperto, sia il credito vantato dal correntista su altro conto attivo. Tuttavia, come sopra esposto, è possibile che sia inesigibile tanto il credito della banca per il conto passivo (cfr. art. 1842 c.c. e segg.) quanto il credito del correntista per il conto attivo (cfr. art. 1852 c.c.).







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Alberto 18.03.2020
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