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CARTELLE 04.07.2020

Contributi previdenziali gestione separata liberi professionisti


La pretesa INPS è prescritta

 

Per conto della nostra rappresentata che, nonostante avesse provveduto al pagamento della propria cassa di appartenenza, era stata destinataria di avviso di addebito INPS per contributi previdenziali gestione separata liberi professionisti, eravamo insorti avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa facendo valere la prescrizione quinquennale della pretesa e, comunque, l'erroneità della richiesta stessa.

Il Giudice adito (Dott. Franco Piragine) con sentenza n. 223 del 30.6.2020, nel ritenere fondata la nostra eccezione preliminare di prescrizione dell'asserito credito INPS (e così assorbite le altre censure), ha rilevato che “Occorre anzitutto individuare il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, che coincide con la scadenza del termine per il pagamento dei contributi (cfr. Cass. 27950/18: “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”).

Il termine per il pagamento dei contributi per cui è causa scadeva il 9/7/12 (v. DPCM 6/6/12), e pertanto la prescrizione quinquennale è maturata (il primo atto interruttivo è rappresentato infatti dalla notifica, in data 30/9/17, dell’avviso bonario).

L’I.N.P.S. assume peraltro che nel caso della ricorrente dovrebbe farsi riferimento alla proroga di cui all’art. 10 l. 289/02, ma detta proroga riguarda i termini di accertamento, per i contribuenti che non si avvalgono della definizione agevolata, e pertanto non ha niente a che vedere col termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

Quanto alla causa di sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. (dolo del debitore), si è affermato in giurisprudenza che: “[...] l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 c.c., n. 8), ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cass. n. 9113 del 17/04/2007). Nel caso in questione, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga ne ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'INPS, ne che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia dell'Entrate” (Cass. 14410/19)”.  







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Alberto 04.07.2020
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