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CARTELLE 11.08.2020

Il credito dell’Agente di Riscossione è prescritto


Anche se è stata presentata istanza di rateizzazione della cartella

 

L’istanza di rateizzazione non è sufficiente a superare la (maturata) prescrizione del credito portato nella cartella impugnata.

E la prescrizione quinquennale - in tal caso prevista trattandosi di sanzioni amministrative per violazioni al Cds - non può essere elevata a dieci anni per la mancata  impugnazione della cartella.

Ciò quanto rilevato dal Giudice di Pace di Pisa (Dott. Flavio Ceccarini) con sentenza n. 491 del 5 agosto 2020 che, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, ha accolto il ricorso del nostro assistito osservando che: “ … dalla documentazione prodotta in giudizio da Agenzia delle Entrate Riscossione risulta come il credito portato nella cartella di pagamento n. ... sia ormai prescritto; nella comunicazione di accoglimento dell'istanza di rateizzazione viene infatti allegato il piano di ammortamento delle cartelle in rate mensili dal 31.8.2012 al 31.7.2013; ciò significa che, nel momento in cui il piano di ammortamento non è stato rispettato, al più tardi dal 31.7.2013 ha iniziato a decorrere il termine di prescrizione dei crediti di cui al piano di ammortamento stesso, che per quanto concerne la cartella oggetto del presente procedimento è una prescrizione quinquennale ex art. 28 Legge n. 689/1981. La cartella di pagamento non è infatti un atto giudiziario equiparabile ad una sentenza o ad un decreto ingiuntivo, rna al massimo ad un atto di precetto; pertanto non modifica il termine di prescrizione del credito posto a suo fondamento che, se più breve di dieci anni (come nel caso di specie), mantiene la sua efficacia (cfr. sul punto Cass. SS. UU. 17.1 1.2016 n. 23397).

In mancanza di atti interruttivi della prescrizione il credito di cui è causa si è pertanto estinto in data 31.7.2018; sarebbe stato onere degli enti impositori o della società concessionaria della riscossione interrompere la prescrizione prima dell'estinguersi del credito, e darne la relativa prova.







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Alberto 11.08.2020
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