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INVESTIMENTI 26.09.2020

Bond argentini ad un ultraottantenne: Banca condannata


Deve rimborsare l’importo investito, oltre interessi e spese di causa

 

 

Nel 2010 si  era rivolto al nostro studio un ultraottantenne che era stato uno delle tante “vittime” dei bond argentini.

Stante l’assenza di qualsivoglia informativa in occasione di tale investimento, abbiamo da subito contestato alla Banca una serie di violazioni della normativa di settore. Dopodichè, non avendo l’Istituto di Credito destinatario delle nostre lamentele inteso riconoscergli alcunchè, ci siamo visti costretti a ricorrere alla tutela giudiziale avanti al Tribunale di Pisa.

Nel corso del processo (durato ben 10 anni) il nostro rappresentato è deceduto ma hanno poi dato impulso alla causa i suoi eredi, fino al suo auspicato positivo esito del 15.9.2020 (sentenza del Tribunale di Pisa n. 807/2020) con la condanna della BPER al rimborso dell’importo di euro 25.000,00 originariamente investito, oltre agli interessi maturati ed alle spese di giudizio e CTU.

Il Giudice del Tribunale di Pisa ha riconosciuto la fondatezza della nostra denunciata “responsabilità contrattuale della Banca convenuta per la violazione delle previsioni normative (art. 21 TUF) e regolamentari (art. 28 e 29 Reg CONSOB 11522/1998, applicabili ratione temporis alla fattispecie) che delineano gli obblighi comportamentali dell’intermediario finanziario”.

Infatti, “la Banca non ha fornito adeguata dimostrazione di avere illustrato al cliente le caratteristiche del prodotto, nonché le implicazioni dell’operazione negoziale di acquisto dei bond argentini.

Del resto, la stessa Banca non ha sottoposto “all’investitore una chiara rappresentazione delle caratteristiche del prodotto, dei rischi sottesi e della cause dalle quali i rischi medesimi derivano. In altri termini, considerato che l’adempimento dell’obbligo informativo si correla alla necessità di consentire al risparmiatore la realizzazione di scelte economiche consapevoli, va ritenuto che le informazioni che la Banca deve fornire debbano essere complete, specifiche ed effettive, ovverosia riferite al singolo strumento finanziario negoziato, non essendo adeguato il mero richiamo a principi generali o il ricorso a clausole di stile.

Ma non solo.

La BPER non ha neppure comunicato al nostro assistito l’inadeguatezza dell’investimento, nè effettuato valutazioni di sorta al riguardo, mentre è “onere dell’intermediario quello di porre all’attenzione dell’investitore le ragioni per le quali - alla luce della tipologia, dell’oggetto e della dimensione della operazione - l’investimento può dirsi inadeguato rispetto al suo profilo, onde porre il medesimo nella condizione di valutare al meglio l’opportunità di procedere”.







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Giottino 26.09.2020
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