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CARTELLE; Notifica 30.01.2021

La notifica della cartella è nulla per mancato adempimento della procedura ex art. 140 c.p.c.


Prescritto il credito dell’Agente di Riscossione portato nella cartella impugnata

Nelle ipotesi in cui la notifica dell’atto giudiziario - o, come nella fattispecie che ci riguarda, della cartella di pagamento dell’Agente di Riscossione - venga effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (ovvero quando non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone a riceverle) l’Ufficiale Giudiziario è tenuto a tre distinti adempimenti:

- il deposito di copia dell’atto presso la casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi e l’affissione all’albo di un avviso di deposito;

- l’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, sulla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;

- la spedizione al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento per avvisarlo dell’avvenuto deposito.

Per potersi ritenere perfezionato il processo notificatorio occorre che tutte le formalità descritte dalla norma siano rigorosamente eseguite e puntualmente attestate nella relata di notifica.

Nel nostro caso avevamo contestato che dagli atti prodotti in giudizio dall’Agente di Riscossione non risultasse prova dell’affissione dell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione della cliente. 

Ed il Giudice di Pace di Livorno con sentenza n. 21 del 26 gennaio 2021 ha ritenuto che in effetti la nostra contestazione fosse fondata, non essendo documentata l’affissione alla porta di abitazione ma all’Albo Pretorio, precisando che “è vero che secondo un certo indirizzo della Corte di Cassazione … la mancata affissione dell’avviso alla porta potrebbe essere sanata dal raggiungimento dello scopo del procedimento notificatorio, allorchè l’avviso di deposito spedito a mezzo di raccomandata sia stato regolarmente ricevuto dal destinatario, sennonchè nel nostro caso la raccomandata informativa non è mai stata ricevuta dall’opponente”.

Indi, in accoglimento dell’opposizione, il Giudice adito ha dichiarato prescritto il credito di cui alla cartella impugnata, condannando l’Agente di Riscossione alle spese di giudizio.

 







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Alberto 30.01.2021
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