In un contenzioso bancario pendente avanti il Tribunale di Pisa, in relazione e dipendenza della recente statuizione di Cass. n. 9141 del 19 maggio 2020 (che fa seguito ad alcune decisioni di merito sul punto: tra le altre, C. Appello di Milano, sent. n. 176 del 20.1.2020; C. App. di Bologna, sent. n. 2920 del 26.11.2018), abbiamo richiesto al Giudice di demandare al CTU un nuovo ricalcolo del rapporto di conto corrente sulla base del saldo epurato dagli effetti determinati dalla presenza di clausole contrattuali o prassi bancarie illegittime. Ed il Giudice, Dott.ssa Laura Pastacaldi, ha disposto in conformità rilevando che “... alla luce dell’orientamento ormai costantemente espresso dalla Corte di Cassazione, in effetti, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorra, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall’istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest’ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”.
Trattasi di principio estremamente importante in quanto incide in maniera significativa, a vantaggio del correntista, su quello che è l’effettivo saldo del rapporto.