In caso di notifica della cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, è indispensabile - ai fini della sua validità - la prova della notifica della comunicazione di avvenuta notifica al debitore (art. 60 dpr 600/73 e 26 dpr 602/73).
E l' istanza di rateazione del debito, accolta dal concessionario della riscossione, in assenza di prova documentale circa la chiara volontà di riconoscere il debito e/o di rinunziare alla prescrizione (cfr Cassazione Civile sentenza n. 5549 del 01-03-2021), non produce alcun effetto.
Questi i due principi che abbiamo sostenuto avanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa contro cartelle dell'Agente di Riscossione azionate sulla scorta contributi IVS (INPS) per denunciare e contestare l'avvenuta prescrizione del diritto di pagamento in merito.
Ed il Giudice del Lavoro con sentenza n. 218 del 15.9.2021 ha ritenuto condivisibile quanto sopra e così annullato le cartelle impugnate.