Molto spesso imprese ricorrono alla garanzia Confidi per ottenere finanziamenti a tassi agevolati ed avere la tranquillità dell’intervento della stessa Confidi in caso di mancato pagamento dei ratei. Ma non è così.
Infatti, questo tipo di garanzia è di fatto di carattere sussidiario, ovvero “scatta” solo una volta escussi da parte del creditore il debitore ed eventuali garanti.
Sul punto significativa la decisione di Cass. civ. Sez. I, n. 17731/2014, secondo la quale “La peculiarità di tale "garanzia" offerta dal consorzio fidi, ben diversa da quella dei soggetti che avessero rilasciato fideiussione alla banca erogatrice, ed in sostanza risolventesi nell'obbligo di tenere indenne la banca, in tutto o in parte, dall'insufficienza del patrimonio del debitore principale e dei suoi fideiussori dopo l'esperimento delle azioni di recupero, ha indotto la dottrina ad avvicinare la loro causa a quella più propriamente "assicurativa del credito"”.
Per la giurisprudenza più recente poi “la convenzione … Confidi non impedisce l'iniziativa giudiziale della banca nei confronti della parte garantita”, in difetto di diversa documentata previsione “che disponga la necessità della preventiva escussione di Confidi e peraltro l'eventuale pagamento da parte del Confidi, che non è parte del contratto di mutuo ma, quale garante … importerebbe la surroga di Confidi nei diritti della banca, rimanendo la parte mutuataria sempre obbligata” (cfr. sentenza Tribunale di Cosenza, n. 1054/2021).