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CARTELLE 23.11.2021

Impugnazione dell'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento


La Cassazione ne conferma l'ammissibilità

Nel giudizio ordinario, l’opposizione avverso l’estratto di ruolo è sempre ammissibile, senza limiti di tempo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., innanzi al Giudice competente per materia e valore (cfr. Cass. n. 9180 del 20 aprile 2006), al fine di contestare la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l’obbligazione di pagamento (ad esempio, la prescrizione), intervenuti dopo l’emissione della cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge. Quindi, al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo, riguardanti obbligazioni extratributarie, quali sanzioni amministrative, contributi previdenziali, ecc..

Soccorre in tal caso l’ordinario rimedio dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale. Infatti, dopo la notifica della cartella di pagamento (che, per legge, concentra in sé il titolo esecutivo – ovvero il ruolo – e l’atto di precetto) e prima dell’inizio del procedimento esecutivo, qualora si contesti ed eccepisca il diritto dell’Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti impeditivi o meglio estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è correttamente qualificata in quella di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c..

Sono espressione di tale orientamento giurisprudenziale, fra le altre, le pronunce nn. 29294/2019, 20179/2017 e 10809/2017 della Suprema Corte.

E recentissimamente, ovvero in data 12 novembre 2021, anche Cassazione n. 34046 che, nel rigettare il ricorso dell'Inps, ha statuito che "il motivo è infondato vertendosi in una fattispecie in cui l'attore, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, agisce per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale questa Corte ha affermato (cfr. Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art. 3, comma 9 e 10, L. n. 335 del 1995, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore".







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Alberto 23.11.2021
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