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CARTELLE 30.12.2021

Rigettato l'appello dell'Agente di Riscossione


Confermata così l'illegittimità di cartelle per 13.000,00 euro

La decisione di primo grado (del Giudice di Pace di Pisa) con la quale, a seguito di nostra opposizione all'esecuzione, erano state annullate cartelle per euro 13.000,00 per difetto di valida notifica, è stata impugnata dall'Agente di Riscossione avanti al Tribunale di Pisa.

Con tale impugnazione l'Agente di Riscossione ha sostenuto sostanzialmente la correttezza della notifica avvenuta tramite servizio privato e comunque (tesi ormai da tempo superata) la conversione del termine di prescrizione da quinquennale - trovandoci al cospetto di violazioni al Codice della Strada - a decennale.

A tale appello abbiamo puntualmente resistito evidenziando l'inconsistenza degli assunti avversari.

Il Giudice adito, con sentenza del 17 dicembre 2021, ha, tra le altre, rilevato come "l’assenza di titolarità della licenza da parte dell’operatore postale privato non è stata contestata in giudizio" e che "non può ritenersi perfezionata la notificazione del preavviso di fermo amministrativo, che avrebbe impedito la maturazione della prescrizione, il cui termine deve ritenersi quinquennale (v. Cass. SS.UU., Sent. n. 23397/2016: “[l]a scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”)".

Conseguentemente il Magistrato d'appello ha rigettato l'impugnazione, condannando l'Agente di Riscossione alle spese di causa.

 

 







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Alberto 30.12.2021
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