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CONTI CORRENTI 03.12.2022

La Corte d’Appello di Firenze ribalta la sentenza di primo grado: il correntista ha diritto al rimborso delle somme per poste passive illegittime


CMS e CIV

Il Tribunale di Pisa, a torto, aveva rigettato la domanda del correntista che aveva evidenziato che nel corso del rapporto di conto corrente gli erano state addebitate commissioni (CMS e CIV) non pattuite per iscritto di cui aveva richiesto la ripetizione.

Contro tale decisione abbiamo proposto impugnazione avanti alla Corte d’Appello di Firenze che, con sentenza del 7 novembre 2022, ha riconosciuto la fondatezza delle nostre argomentazioni e, in accoglimento delle domande spiegate, condannato la Banca al pagamento a favore del nostro assistito delle corrispondenti somme per tali voci nel tempo addebitate.

Al riguardo la Corte d’Appello ha rilevato che “Dal contratto prodotto in giudizio da entrambe le parti … emerge che tali commissioni non siano mai state pattuite e, pertanto, l’addebito dei relativi importi è avvenuto in violazione dell’art. 117 comma 3 TUB secondo cui “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” e, al comma 4, che “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. La commissione di massimo scoperto, come ogni altra voce di costo, deve essere infatti convenuta contrattualmente, per iscritto, a pena di nullità … Neanche la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) risulta sia stata pattuita in quanto la banca non ha prodotto alcuna documentazione che dimostri l’avvenuta modifica unilaterale del contratto, ai sensi dell’art. 118 TUB, per adeguare lo stesso contratto alla sopravvenuta disciplina normativa in base alla quale, a decorrere dal 1.10.2012, tale CIV è l’unico onere (omnicomprensivo) addebitabile da parte della banca quale corrispettivo della messa a disposizione di somme. Infatti, il predetto art. 117 bis introdotto dal Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che il CICR adotti una normativa tecnica attuativa, come avvenuto con Decreto n 644 del 30.6.2012, la quale fissa la predetta data dell’1.10.2012 quale termine ultimo per l’adeguamento dei contratti in essere alla nuova disciplina contenuta nell’art. 117-bis TUB e nello stesso Decreto. In mancanza di pattuizione tutti gli importi addebitati sono privi di giustificazione e quindi nulli”.







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Alberto 03.12.2022
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