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Cessione credito 25.10.2023

STOP al pignoramento delle somme sul c.c. per un preteso credito della Banca di oltre 300.000,00 euro




Dal Tribunale di Catanzaro (ordinanza del 3.7.2023 definitiva, non essendo stato proposto reclamo al Collegio né iniziato il procedimento di merito) una buona notizia per il nostro assistito che aveva subito il pignoramento dei suoi conti correnti con materiale impossibilità di svolgere attività lavorativa e, comunque, obiettive difficoltà ad attendere i bisogni quotidiani personali e familiari. 

Il Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Catanzaro, infatti, in accoglimento della nostra opposizione con la quale contestavamo, tra gli altri motivi, come la società cessionaria del preteso credito della Banca non potesse agire direttamente nei confronti del nostro cliente, socio di una Snc, non avendo prima comprovato l’impossibilità di soddisfarsi sulla società, ha sospeso l’esecuzione e condannato controparte alle spese di tale procedimento.

In particolare, il Giudice estensore ha rilevato che “per poter aggredire i beni del socio personalmente e illimitatamente responsabile non occorre, quindi, che il creditore abbia previamente avviato una procedura esecutiva non andata a buon fine nei confronti della società, ma occorre comunque che offra la prova dell’incapienza della società e che quindi qualsiasi esecuzione forzata sarebbe inutile; l’onere della preventiva escussione deve quindi ritenersi assolto quando il creditore sociale dimostri l’insufficienza o l’incapienza del patrimonio sociale: ciò può avvenire, ad esempio, attingendo informazioni presso i pubblici registri sulla proprietà di beni immobili o mobili registrati in capo alla società, accertando la posizione attuale dei singoli soci (svolgimento di altra attività lavorativa), raccogliendo notizie sull’eventuale esistenza di cespiti e magazzino, ecc.; ritenuto, quindi, sulla base dell’accertamento proprio di questa fase, la verosimile sussistenza della violazione denunciata dall’opponente con riguardo all’art. 2304 c.c. e quindi la sussistenza dei gravi motivi per la concessione della sospensione della procedura esecutiva, stante la radicale contestazione della sussistenza della legittimazione ad agire.

 







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Alberto 25.10.2023
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