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Azioni 19.11.2023

Banca di Pisa e Fornacette: l'ACF boccia la Banca, rimborso per gli azionisti




La travagliata vicenda delle azioni della Banca di Pisa e Fornacette angustia, da diversi anni, tante persone sul nostro territorio.

Il nostro Studio ha avuto ed ha molti casi di clienti che hanno chiesto la tutela lamentando che il personale delle Filiali di questo Istituto di Credito a suo tempo li aveva sollecitati ed indotti ad acquistare le azioni della stessa Banca, affermando che l’operazione era valida e sicura e che avrebbero potuto venderle in ogni momento. Lo stesso personale della Banca, per rendere forse ancor più appetibile l’acquisto, sottolineava il carattere mutualistico dell’investimento in quanto la Banca di Pisa e Fornacette finanziava l’economia del nostro territorio e comunque che nella peggiore delle ipotesi l’Istituto avrebbe riacquistato tali titoli, per cui non vi era alcun rischio di perdere l’investimento effettuato. Ma non solo. Veniva anche fatto presente che avere in portafoglio tali titoli avrebbe dato diritto ad ottenere condizioni più vantaggiose su tutti gli altri servizi bancari, quali fidi, mutui, ecc..  

Purtroppo però, al momento in cui gli investitori hanno deciso di vendere le azioni, hanno avuto l’amara sorpresa di vedersi contestare l’impossibilità di ottenere il rimborso delle somme impiegate da parte della Banca, salva la sola possibilità di trasferimento delle azioni fra gli stessi clienti di tale Istituto. Ciò, a detta della Banca di Pisa e Fornacette, non sarebbe stato provocato da una propria iniziativa ma da “evoluzioni normative degli anni 2015/2016 (dovute alle crisi finanziarie di alcune Banche del Centro Italia)” e così indipendenti da sua volontà e che i titoli acquistati non fossero da considerarsi un vero e proprio investimento azionario ma una mera adesione a socio della Banca con conseguente assoggettabilità allo Statuto della Banca stessa che fra l’altro prevede proprio la “possibilità di limitare o rinviare, del tutto o in parte, e senza limiti di tempo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e della normativa di riferimento in materia, il rimborso delle azioni …”.

A detto assunto va però opposto come invece si tratti di un vero e proprio investimento, come tale, regolato dalla normativa in materia; normativa apertamente violata almeno nei casi sottoposti alla nostra attenzione. In particolare, una serie di omissioni da parte dell’Istituto di Credito rispetto a quei doveri informativi previsti in sede di acquisto di azioni che avrebbero consentito al cliente di essere consapevole della vera tipologia dello strumento finanziario che andava a sottoscrivere e così della sua natura, caratteristiche e rischi (e non solo).

Motivo per il quale abbiamo dato impulso ad una serie di contestazioni alla Banca di Pisa e Fornacette culminate ultimamente in diverse (favorevoli) decisioni ottenute all’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) che ha condannato l’Istituto di Credito al rimborso delle somme investite in azioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

In tali casi, l’ACF, conformemente a quanto evidenziato nei ricorsi, ha riscontrato come in effetti la Banca non avesse dimostrato di avere agito con tutta la specifica diligenza richiesta ai sensi della normativa di settore, cioè quella necessaria valutazione di adeguatezza ovvero appropriatezza dell’investimento, nè di aver fornito ai ricorrenti informazioni esaustive sulle caratteristiche e sulla rischiosità effettiva delle azioni di propria emissione e, comunque, di aver operato nel miglior interesse del cliente. Del resto, questo tipo di azioni proposte ai risparmiatori, a maggior ragione per la loro natura di titoli illiquidi, dovevano essere accompagnate da una informativa assolutamente completa.

La Banca di Pisa e Fornacette, dopo la decisione, ha 30 giorni per corrispondere quanto dovuto ai ricorrenti, oppure dichiarare di non adempiere (comportamento contrario a quello che dovrebbe essere lo spirito delle norme in quanto appare piuttosto singolare che la Banca prima aderisca alla procedura dell’ACF e poi, poichè la statuizione dell’ACF è per lei negativa, non vi adempia, ma è comunque consentito). In tal caso il cliente potrà comunque rivolgersi al Tribunale o al Giudice di Pace (a seconda del valore dell’importo richiesto) avvalendosi proprio della decisione positiva dell'ACF. 

Cosa sono le azioni illiquide

Le azioni illiquide sono titoli non quotati su mercati regolamentati, quindi il loro valore di mercato non è facilmente determinabile e la loro possibilità di smobilizzo è decisamente limitata. In pratica, questo significa che è difficile venderle ed a un prezzo equo.

Chi è l’Arbitro per le Controversie Finanziarie e come opera

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un organismo indipendente che si occupa di risolvere le controversie tra clienti e intermediari finanziari. Il ricorso all’ACF è un’alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria (seppure il primo o la mediazione si impongono prima di poter iniziare un procedimento giudiziario in tale ambito) e non comporta il pagamento di spese vive. 

Prima di poter accedere all’ACF è necessario inviare un reclamo all’Istituto di Credito e solo a seguito del riscontro di quest’ultimo, se insoddisfacente, o in difetto, del decorso di gg. 60, può essere presentato il ricorso a tale Organismo. Inoltre: a) la somma richiesta all’intermediario non deve superare i 500.000,00 euro; b) sugli stessi fatti oggetto di ricorso non devono essere in corso altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; c) la controversia deve essere relativa a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Seppure tale ricorso può essere presentato senza l’assistenza obbligatoria di un legale, è preferibile avvalersene stante il particolare tecnicismo della materia. A seguito del ricorso la Banca presenterà le proprie controdeduzioni, quindi il ricorrente potrà depositare una sua replica ed a sua volta l’Istituto di Credito una sua controreplica. Di fatto il procedimento si esaurisce in poco meno di un anno dalla presentazione del ricorso.

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Alberto 19.11.2023
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